Legambiente Piemonte - Settore Energia - Via Pergolesi, 116 - 10154 Torino

Circolo Legambiente Vercelli – Piazza Cesare Battisti, 7 – 13100 Vercelli

Pro Natura – Gruppo Ambientalista “Salix alba” – Via Faldella, 1 – 13040 Saluggia (VC)

Forum Ambientalista del Piemonte – Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

 

Al            Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio

               Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

Divisione III - Valutazione dell’Impatto Ambientale

               Via Cristoforo Colombo, 44

               00147                    ROMA

 

Alla         Regione Piemonte

               Direzione Tutela e Risanamento Ambientale

               Settore Grandi Rischi Industriali

               Via Principe Amedeo, 17

               10123                    TORINO

 

 

Oggetto:         Osservazioni ed istanze in merito allo Studio di Impatto Ambientale presentato da Sogin S.p.A. per la realizzazione dell’impianto nucleare “Cemex” ubicato all’interno del sito Eurex in Comune di Saluggia (VC).

 

In merito allo Studio di Impatto Ambientale presentato da Sogin S.p.A. - Società di gestione impianti nucleari - con sede legale in Roma, Via Torino n. 6,  per la realizzazione dell’impianto nucleare “Cemex” ubicato all’interno del sito Eurex in Comune di Saluggia (VC), l’associazione ambientalista Legambiente Piemonte, il Circolo Legambiente di Vercelli (associazione di volontariato),  il Gruppo Ambientalista “Salix alba” di Saluggia, aderente a Pro Natura Piemonte, ed il Forum Ambientalista del Piemonte   trasmettono le osservazioni e le istanze riportate nel seguito, come previsto dalla Legge 8 luglio 1986, n. 349.


1 -  Lo Studio di Impatto Ambientale presentato da Sogin S.p.A. non contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

 

1.1  Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377” prevede, al punto 2.2,  che lo studio di impatto sia corredato dalla indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire;

Alle associazioni scriventi risulta invece lo Studio di Impatto non contenga, in modo sistematico e per tutte le sue parti,  i richiami normativi, nè per quanto riguarda la pianificazione territoriale, nè per quanto riguarda la normativa specifica in campo nucleare.

Questo fatto rende difficilmente comprensibili molte scelte progettuali adottate. 

 

1.2  Lo stesso D.P.C.M. 27 dicembre 1988, al punto 3.2, prevede che il quadro di riferimento programmatico comprenda l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto e dei loro dei tempi di attuazione.

Alle associazioni scriventi risulta invece che, ad esclusione del deposito D-3, gli altri interventi connessi non vengano analizzati. In particolare lo Studio di Impatto non prende in considerazione il trasporto dei rifiuti cementati al Deposito Nazionale e la realizzazione del deposito per i rifiuti di seconda categoria (D-2)

 

1.3  Ancora il  D.P.C.M. 27 dicembre 1988, al punto 4.4, prevede che nel quadro progettuale si descrivano le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera.

Alle associazioni scriventi risulta invece che nello Studio di Impatto le informazioni sui materiali radioattivi scaricati in aria e nel fiume si esauriscano nella assicurazione che verranno abbondantemente rispettati i limiti della pregressa autorizzazione, risalente a circa trent’anni fa, senza esplicitare i vari radionuclidi scaricati e le loro specifiche quantità, nonchè le informazioni sulla loro radiotossicità.

 

1.4  Sempre il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, all’Allegato II, punto 5, prevede che la caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti debbano riguardare anche la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi.

Alle associazioni scriventi risulta invece che lo Studio di Impatto non contenga nessuna analisi idrogeologica specifica ed attuale, nonostante la situazione sia oggi verosimilmente diversa da quella di qualche decennio fa, sia a causa delle tre grandi alluvioni degli anni 1993, 1994 e 2000, sia a causa delle opere realizzate, tra cui il muro di contenimento idraulico che si estende tutto intorno al centro nucleare per una profondità di 15 metri, indirizzando eventuali inquinanti direttamente verso la falda profonda, che serve l’acquedotto del Monferrato.

Non risulta analizzata la attuale vulnerabilità dell’importantissimo acquifero sottostante, nè la situazione di utilizzo attuale di pozzi e sorgenti.

 

1.5  Infine, sempre il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, all’Allegato II, punto 5, prevede che la caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali debbano riguardare anche:

la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;

l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;

la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Alle associazioni scriventi risulta invece che lo Studio di Impatto non contenga una analisi radio-ecologica specifica della situazione attuale, ben diversa dalla situazione di trent’anni fa. Nel caso l’analisi venisse realizzata successivamente come integrazione, si richiede in ogni caso la sua pubblicazione al fine di poter presentare le opportune osservazioni.

 

2 -  Non risulta corrispondente al vero la situazione dell’edificato esistente descritta nello Studio di Impatto.

La figura 1.2/1 “Situazione attuale di riferimento” contenuta nella Sintesi non Tecnica e nello Studio di Impatto presenta una serie di edifici con la campitura di colore grigio, definiti nella legenda come “edifici esistenti” (ad esempio il deposito D-2, gli uffici direzionali, ecc)

Si fa notare che tali edifici ad oggi non esistono e non sono neppure mai stati autorizzati.

Si richiede la ripubblicazione della figura corretta in modo da rappresentare la situazione realmente esistente alla data della presentazione.

 

3 - Non risulta corrispondente al vero che l’intervento proposto sia compatibile con il Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po.

Lo Studio di impatto, al punto 2.3.2 “Eventuali incompatibilita’ del progetto rispetto alle pianificazioni in atto”, dichiara che l’intervento non risulta incompatibile o incoerente rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano d’area del Parco, ma ciò non risulta corrispondere al vero in quanto l’area su cui il progetto verrebbe realizzato è  più estesa di quella prevista in tale Piano.

 

4 – Non è comprensibile il passo del SIA che presenta la compatibilità dell’intervento con il vigente PRG del Comune di Saluggia.

Il passo, riportato al punto 2.3.2 del SIA, è il seguente:

“Per quanto attiene al PRG del Comune di Saluggia, si riscontra che l’area relativa all’Impianto di cui trattasi non coincide interamente con la zona definita “area industriale di riordino da attrezzare”, per la quale è previsto uno Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E. 15).

Pertanto occorre procedere all’emanazione di disposti autorizzativi opportuni.

Alle associazioni scriventi  non risulta assolutamente chiara l’espressione “non coincide interamente” e chiedono che il Proponente specifichi se va intesa nel senso che l’area relativa all’impianto si sviluppa anche esternamente all’attuale SUE 15 e se quindi si è di fronte ad un utilizzo di ulteriore territorio per l’area nucleare.

 

5 – La dimensione dei depositi di rifiuti radioattivi proposti da Sogin contrasta con le disposizioni di legge che prevedono che i rifiuti radioattivi vadano inviati al deposito nazionale.

Se la funzione dei depositi di terza e seconda  categoria (D-3 e D-2) è veramente quella di contenere solo in modo temporaneo i rifiuti radioattivi condizionati in attesa del loro trasporto al Deposito Nazionale, la loro capacità non dovrebbe essere dimensionata in modo da consentire di depositarvi la totalità dei rifiuti, ma opportunamente solo la parte in attesa di spedizione.

Si richiede che il SIA venga integrato con una specifica valutazione delle dimensioni dei depositi e della relativa motivazione.

 

6 – Il sistema di approvvigionamento idrico contrasta con il Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po che vieta la realizzazione di nuovi pozzi nell’area nucleare.

L’apertura di nuovi pozzi dentro l’area nucleare contrasta con le prescrizioni del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po.

Si richiede una modifica del progetto che preveda ad esempio la realizzazione dei nuovi pozzi in una area a monte degli impianti a distanza di sicurezza in modo da non essere coinvolta da eventuali rilasci incidentali di radioattività.

 

7 -  Non risulta correttamente effettuato il confronto fra le alternative progettuali esistenti, in quanto non si tiene conto dei rischi (e neppure dei costi) della fase di trasporto dei rifiuti radioattivi solidi prodotti dall’impianto.

La solidificazione dei rifiuti deve essere effettuata per rendere meno pericoloso il loro trasporto al sito nazionale e la loro successiva custodia nello stesso. La legge 368/2003 (conversione del “decreto Scanzano”), all’art. 1, recita: “La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi [...], degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali radioattivi [...] è effettuata presso il Deposito nazionale”. La stessa legge all’art. 3 prevede che “il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi” e la loro “messa in sicurezza” debba essere in funzione della trasformazione in “manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale”.

Le tecniche di solidificazione alternative devono pertanto essere confrontate non solo sulla base della “semplicità tecnica” e dei costi, ma – prioritariamente e principalmente – in riferimento ai volumi prodotti, ai tempi e ai rischi (e ai costi) di trasporto, nonché ai rischi e ai costi della successiva custodia millenaria nel Deposito Nazionale.

Nel SIA in oggetto, invece, la comparazione è effettuata secondo altri criteri (stoccaggio in loco), che non tengono conto degli obiettivi previsti dalla legge (trasferimento).

Si richiede che lo Studio di Impatto sia di conseguenza integrato e ripubblicato.

 

8 -  Non risultano indicate le caratteristiche di schermatura previste per custodire, nel deposito D-3, ciascuno dei manufatti in cemento ad alta radioattività, nè i valori di dose di radioattività a contatto.

Sia durante la permanenza nel deposito D-3 (permanenza che si auspica essere la più breve possibile), sia  durante  la movimentazione ed il trasporto al Deposito Nazionale, i rifiuti ad alta radioattività solidificati emetteranno verosimilmente anche radiazioni beta e gamma ad elevata intensità, il che – in assenza di adeguata schermatura - comporterà il rischio di indebite esposizioni della popolazione durante il trasporto.

Si chiede che lo Studio di Impatto specifichi il tipo di schermatura per ognuno dei manufatti e la dose a contatto prevista, nonché le alternative possibili.

 

9 -  Non risultano affrontate le problematiche di sicurezza relativa ad una lunga permanenza nel deposito D-3 dei rifiuti radioattivi solidi di terza categoria (alta radioattività) ed alla loro gestione.

Pur auspicando che la permanenza nel deposito D3 di Saluggia sia la più breve possibile, stante l’assoluta mancanza di garanzie in tal senso, si chiede che lo Studio di Impatto sia integrato con l’analisi degli eventi che potrebbero interessare i rifiuti cementati durante la loro permanenza nel deposito D-3, quali fenomeni di corrosione del contenitore,  atti terroristici, ecc, nonchè le modalità di intervento previste ed i relativi piani di emergenza.

 

10 -  Non risulta valutata l’esposizione della popolazione che deriverà dal trasporto di questi specifici rifiuti cementati prodotti dall’impianto.

Si richiede che lo Studio di Impatto contenga la valutazione delle dosi alla popolazione  derivanti dai trasporti necessari per trasferire i rifiuti prodotti al Deposito Nazionale, come previsto dalla legge, con la comparazione fra le varie alternative di schermatura.

 

11 - Non risulta valutata l’esposizione dei Lavoratori in caso di interventi di emergenza nel deposito dei rifiuti radioattivi solidi ad alta radioattività D-3.

Si richiede che lo Studio di Impatto contenga la valutazione delle dosi ai Lavoratori derivanti dalla gestione del deposito D-3 e dai trasporti necessari per trasferire i rifiuti prodotti al Deposito Nazionale, come previsto dalla legge, con la comparazione fra le varie alternative di schermatura.

 

 

12 -  CONCLUSIONI

 

Si richiede innanzitutto la verifica del rispetto delle normative citate  e di quante altre risultassero vigenti.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si richiede alla Conferenza dei Servizi istituita dalla Regione Piemonte ed al Ministro dell’Ambiente di pronunciarsi negativamente sullo Studio di Impatto Ambientale proposto, e di richiederne una totale rielaborazione e ripubblicazione in base a quanto segnalato e richiesto.

Le associazioni scriventi chiedono infine che, vista la rilevanza ambientale e sociale dell’intervento in oggetto, si disponga l’effettuazione di una audizione pubblica nell’ambito della quale essere ascoltate, unitamente ai Cittadini della zona, riservandosi di produrre in tale occasione eventuale documentazione integrativa.

 

Si ringrazia per l’attenzione e si dichiara la disponibilità per ogni chiarimento e approfondimento.

 

Saluggia, 22 novembre 2005

 

A nome di:

Legambiente Piemonte - Settore Energia,

Circolo Legambiente di Vercelli,

Pro Natura – Gruppo “Salix alba” – Saluggia,

Forum Ambientalista del Piemonte

 

Gian Piero Godio

Responsabile Settore Energia Legambiente Piemonte