L’ordinanza del Generale Jean

per il trasferimento  del  combustibile  irraggiato 

dall'impianto  EUREX al deposito Avogadro

 

Nonostante la diffida inviata da Legambiente e Pro Natura in data 10 dicembre 2006 a non autorizzare il trasferimento di ulteriore combustibile nucleare irraggiato nel deposito di proprietà di “Avogadro srl”, in territorio del Comune di Saluggia”, il Generale Jean ha emanato una ordinanza (riportata nel seguito) per trasferire gli elementi di combustibile proprio nel Deposito Avogadro!

L'ordinanza è divenuta esecutiva dal 28 dicembre 2006, solo tre giorni prima che i poteri speciali, conferiti al Generale Jean, decadessero a seguito della decisione del Governo di non rinnovare, per il 2007, né la dichiarazione di emergenza, né l’incarico di Commissario al Generale.

Da gennaio pertanto Jean non potrà più emanare ordinanze. Ma per Saluggia, a questo punto,  le ordinanze le ha già emanate proprio tutte.

Chiediamo pertanto ancora la vostra solidarietà ed il vostro aiuto per ottenere che il Governo sgombri il campo dalle vecchie ordinanze, perché altrimenti, se le decisioni prese fino a oggi dal Commissario Jean diverranno operative, la fine dell'emergenza risulterà solamente una beffa.

 

Per contatti inviare una e-mail a:  info@saluggia.org

 

 

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

 

ORDINANZA 15 dicembre 2006

(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2006)

Trasferimento  del  combustibile  irraggiato  dall'impianto  EUREX al deposito Avogadro.

                       

IL COMMISSARIO DELEGATO 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nei territori delle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte;

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del  7 marzo  2003  con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») e' stato nominato Commissario delegato per la messa in   sicurezza  dei  materiali  nucleari  (nel  seguito  «Commissario delegato»)   e  dotato  dei  poteri  necessari  per  realizzare  tale finalita',  con  particolare  riferimento  al  combustibile  nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi, autorizzando anche la deroga ad alcune  norme  di  legge  e di regolamento, nonche' a disposizioni di provvedimenti amministrativi e di contrattazione collettiva;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio  2004  di  proroga  fino  al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del  7 maggio  2004  con  cui,  a  parziale  modifica ed integrazione dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo  2003,  al  fine  di  assicurare  la  massima  celerita'  per l'attuazione   delle   iniziative   finalizzate   a  fronteggiare  la situazione  emergenziale,  il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo  2005  di  ulteriore  proroga  fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 17 febbraio  2006  di  ulteriore  proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2006;

  Considerato  che  la  SOGIN  -  la  quale  con atto sottoscritto il 30 marzo  2006  ha  definitivamente  ricevuto  in  gestione dall'ENEA l'impianto  EUREX  ubicato  nel  sito  di  Saluggia  (Vercelli), onde procedere  al  suo  smantellamento  -  ha  rilevato e tempestivamente segnalato   all'APAT   perdite   di   acqua   debolmente  contaminata all'esterno  della  piscina  che  in  tale  impianto  ospita  circa 2 tonnellate di combustibile nucleare irraggiato;

  Considerato  che  la SOGIN ha recentemente ampliato, dando anche di cio' tempestiva informazione all'APAT, la rete locale di monitoraggio della   radioattivita'   ambientale   presso  l'impianto  EUREX,  con particolare  riferimento  alla misura di radioattivita' nell'acqua di falda;

  Ritenuto  che  tali  misure  di prevenzione valgono a monitorare il riscontrato  fenomeno  della perdita di acqua dalla suddetta piscina, per ora di modesta rilevanza radiologica ambientale;

  Ritenuto,   tuttavia,  che  appare  indispensabile  provvedere  con urgenza ad un radicale intervento di bonifica della anzidetta piscina e  che  tale  intervento non puo' prescindere dall'allontanamento del combustibile nucleare irraggiato attualmente ivi stoccato;

  Considerato  che tra le possibili soluzioni, potrebbe essere scelta quella del trasferimento delle anzidette 2 tonnellate di combustibile irraggiato  dalla  piscina  di  EUREX  a  quella  del vicino deposito Avogadro,  gestito dalla societa' Deposito Avogadro S.r.l. del Gruppo FIAT,   nella   quale  sono  attualmente  gia'  depositate  circa  28 tonnellate    di    altro   combustibile   irraggiato   di   analoghe caratteristiche nucleari;

  Considerato   che   la  permanenza  in  Avogadro  del  combustibile proveniente  da EUREX avrebbe carattere di temporaneita', dal momento che  da  qui  esso  sara' inviato all'estero nel quadro del contratto gia'  definito  dalla  SOGIN  con  la  societa' francese AREVA per il riprocessamento della totalita' del rimanente combustibile irraggiato proveniente   dalle   ex  centrali  ed  impianti  nucleari  italiani, contratto  la  cui operativita' rientra nell'Accordo intergovernativo sottoscritto  in  data  24 novembre  2006 dal Ministro dello sviluppo economico italiano e dal suo omologo francese;

  Vista l'istanza del 3 ottobre 2006 della societa' Deposito Avogadro al  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  all'APAT relativa alla richiesta  di  deroga alla prescrizione tecnica di esercizio n. 4 per alloggiare il suddetto combustibile proveniente da EURE;

  Considerato  che l'Ente Parco Fluviale del Po Torinese (nel seguito «Ente  Parco»)  ha  a  suo  tempo  formulato il «Piano d'area sistema fascia  fluviale  fiume  Po  tratto  torinese»  (nel  seguito  «Piano d'Area»), nel quale la specifica «scheda progettuale n. 2» colloca in un  unico  e  specificamente  delimitato ambito territoriale («Ambito territoriale compreso tra il Canale Cavour, il Canale Farini e l'asta fluviale  della Dora Baltea») sia l'Area ENEA, nella quale e' ubicato l'impianto  EUREX,  sia  l'Area  Sorin,  nella  quale  e'  ubicato il deposito Avogadro;

  Considerato   che  la  «scheda  progettuale»  anzidetta  oltre  che prevedere  la  «denuclearizzazione  del comprensorio ENEA», considera anche,  nell'Area  Sorin, «il declassamento di Avogadro a deposito di residui  radioattivi  a  bassa attivita», previo «trasferimento degli elementi   di   combustibile  in  sedi  alternative  di  stoccaggio», escludendo   altresi'  «alcun  incremento  di  attivita'  industriali riguardanti il deposito medesimo»;

  Ritenuto  che l'eventuale trasferimento del combustibile irraggiato da  EUREX ad Avogadro non contrasti con le ricordate prescrizioni del Piano  d'Area  in  ordine all'allontanamento del combustibile, atteso che l'integrale svuotamento della piscina dello stesso Avogadro avra' luogo  nel  quadro  del  medesimo citato contratto di riprocessamento all'estero, che comprende infatti sia le 2 tonnellate di combustibile di  EUREX,  sia le ulteriori 28 tonnellate gia' presenti in Avogadro, sia  anche  le  circa  205  tonnellate  attualmente  depositate nelle piscine delle Centrali di Trino e Caorso;

  Considerato  altresi'  che anche con l'arrivo delle 2 tonnellate di combustibile   proveniente   da   EUREX  il  livello  complessivo  di radioattivita'   che  verrebbe  raggiunto  in  Avogadro  risulterebbe notevolmente  inferiore  a  quello  che  si  registrava alla data del 30 maggio 2002 di approvazione delle ricordate prescrizioni del Piano d'Area,  cio'  in quanto nel successivo periodo 2003-2005, nel quadro di  campagne di riprocessamento effettuate in Inghilterra, sono state allontanate dallo stesso Avogadro circa 51 tonnellate di combustibile irraggiato;

  Considerato  che  la giunta esecutiva dell'Ente Parco, con delibera in data 23 novembre 2006, ha deliberato «orientamento favorevole allo svuotamento  e  alla  bonifica  della  piscina dell'impianto EUREX» e «orientamento   non   favorevole  al  trasferimento  delle  barre  di combustibile  radioattivo  nel  deposito Avogadro», considerando tale trasferimento in contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;

  Considerato  che  l'orientamento  deliberato  dall'Ente  Parco  non favorevole al trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro non puo'  essere  condiviso  sia  in  quanto  le  ragioni  di sicurezza e salvaguardia  ambientale connesse con la disattivazione della piscina di EUREX sono prevalenti rispetto alle ragioni essenzialmente formali addotte  dall'Ente  Parco,  sia  in quanto, come sopra osservato, non sussiste contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;

  Ritenuto che il trasferimento di cui trattasi - che e' circoscritto all'unico delimitato ambito territoriale definito dall'Ente Parco nel Piano  d'Area  -  da un lato accelera la denuclearizzazione dell'Area ENEA,  cosi'  come  richiesto  dallo  stesso  Ente e, dall'altro, non determina  alcun pregiudizio nell'obiettivo di svuotare integralmente anche la piscina di Avogadro;

  Ritenuto altresi' che il trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro  - avvenendo fra aree contigue e verso un deposito, quale e' lo stesso Avogadro, sede di frequenti operazioni di movimentazione di combustile  e  quindi  predisposto  allo  scopo  -  si  presenta come operazione  maggiormente  idonea  a conseguire l'obiettivo di ridurre urgentemente  il  rischio connesso alla piscina EUREX, ed allo stesso tempo  ad  evitare  il  diffondersi  di  una  situazione di «pericolo percepito»;

  Ritenuto  infine  che il trasferimento del combustibile in Avogadro non  comporta  alcuna  violazione  sostanziale delle prescrizioni del citato Piano, atteso che dalle sopra formulate osservazioni si ricava che   le   condizioni   radiologiche  determinabili  in  Avogadro  in conseguenza  dell'immagazzinamento  del  combustibile  proveniente da EUREX  risultano  piu'  conservative  di quelle presenti nello stesso Avogadro all'epoca della approvazione del vigente Piano d'Area;

  Considerato  che  con  nota  del  10 ottobre  2006, l'Ente Parco ha affermato  che  «solo  una  decisione  superiore assunta in regime di urgenza  e  pertanto  con i conseguenti atti, puo' essere considerata sostitutiva,  per  evidenti  motivi  di  urgenza  e  pericolo,  delle condizioni previste dalla normativa territoriale regionale alla quale il Piano d `Area dell'area protetta fa riferimento»;

  Considerato che l'APAT, per quanto di competenza relativamente agli aspetti  di sicurezza della piscina di Avogadro, ha in corso di esame le   istanze   presentate  dagli  interessati  al  fine  di  ottenere l'autorizzazione all'immagazzinamento del combustibile proveniente da EURE;

  Sentita la regione Piemonte che si e' espressa con la deliberazione n. 98-4441 del 20 novembre 2006;

  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione tecnico-scientifica  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ex art.  3  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

3355  del  7 maggio  2004  e  art.  1,  comma 3,  dell'ordinanza  del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

Ai  fini dell'eventuale immagazzinamento nella piscina del deposito Avogadro  del  combustibile  nucleare irraggiato attualmente stoccato nella  piscina dell'impianto EUREX di Saluggia - immagazzinamento per il quale sono in corso di esame le relative istanze di autorizzazione - la SO.G.I.N. S.p.A., quale «Soggetto attuatore» degli interventi di emergenza  del  Commissario  delegato,  e'  fin  d'ora  autorizzata a trasferire  tale  combustibile in detto deposito Avogadro, qualora in possesso  delle  prescritte  autorizzazioni  in  materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

  La  SOGIN,  ottenute  le  suddette  prescritte  autorizzazioni,  e' tenuta,  altresi', al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di  emergenza  per il trasporto approvato dal prefetto di Vercelli ai sensi di legge.

  La  presente  ordinanza  viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli  adempimenti  di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  alla  provincia  di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche'  a  tutti  gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della  legge  24 febbraio  1992,  n.  225, ed e' esecutiva dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Roma, 15 dicembre 2006                                         Il commissario delegato: Jean